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Vademecum docenti

1.     Esercizio della libera professione[1].

Deve essere segnalata e richiesta alla Dirigente scolastica (e da lei autorizzata) per iscritto, in carta libera, all’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto e va rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico.

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali ( ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%. Le condizioni e i criteri in base ai quali l’attività può essere autorizzata sono:

 

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio
  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio. Per orario di servizio si intende non solo lo svolgimento delle lezioni, ma di tutte le attività che sostanziano il POF e che sono elencate nel contratto di lavoro.

Sono invece attività incompatibili:

  • l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo;
  • l’ impiego alle dipendenze di privati;
  • l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%, si rilevano:

  • le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc.., le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio- assistenziale senza scopo di lucro (es. volontariato presso un sindacato);
  • le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  • la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
  • tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
  • gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  • gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
  • gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale;
  • le collaborazioni plurime con altre scuole;
  • la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo;
  • l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
  • gli incarichi presso le commissioni tributarie;
  • gli incarichi come revisore contabile.

Inoltre al personale docente è consentito, previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico:

  • l’esercizio, di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Perché l’attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (es. elenco psicologi);
  • dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto. I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono svolgere qualsiasi tipo di attività sia come dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo.

2.     Diario/Registro di Classe.

Il Diario/Registro di classe deve essere firmato per ogni ora di lezione tenuta nella classe assegnata; laddove mancasse la firma il docente verrà considerato assente. Alla prima ora il docente in cattedra deve fare l’appello e annotare gli alunni assenti. Ogni docente che si alterna con i colleghi nella medesima classe ha il dovere di controllare la corrispondenza con quanto annotato da chi lo ha preceduto. Contenendo dati personali il registro non deve essere consultato dagli studenti. La compilazione su registro cartaceo deve essere effettuata con grafia chiara

3.     Registro giornale del Docente o documentazione similare.

Deve essere aggiornato e compilato in ogni sua parte, sempre a penna, senza usare inchiostri colorati, senza segni criptografici e senza soluzione di continuità. Particolarmente accurata deve essere l’annotazione – in tempo reale – delle valutazioni periodiche e delle assenze, del cui computo, alla fine dei periodi di lezione, il Docente risulta personalmente responsabile. Si invitano i docenti a segnare le date dei colloqui avuti con le famiglie, anche quelli telefonici.

Sarà cura di ogni insegnante, poi, segnalare al collega coordinatore di classe, gli alunni troppo frequentemente assenti affinché si possano avvertire le famiglie.

I registri, sia personale che di classe, se cartacei, devono essere compilati in modo comprensibile per chiunque (Capo d’Istituto, eventuali supplenti, Ispettori, ecc.) e tale chiarezza deve essere garantita in caso di applicazione della L.241/90 sulla trasparenza amministrativa e la pubblicizzazione degli atti pubblici e scevro da qualsiasi forma di manipolazione oltre che riposto e custodito con cura nell’armadio apposito presso la sede di servizio.

4.     Docente coordinatore.

È designato dal Dirigente scolastico. A lui compete, di concerto con la Dirigenza e suo delegato, coordinare il lavoro del Consiglio di Classe, verificare che tutte le programmazioni dei docenti siano consegnate nei tempi necessari, assicurarsi che il PDP degli studenti BES e DSA siano approvati dal Consiglio di Classe e sottoscritti dalle famiglie, “proporre” il voto di condotta in sede di scrutinio, curare la situazione delle assenze e la verifica delle giustificazioni sia delle assenze che dei ritardi, indicando alla Dirigenza gli alunni con frequenza irregolare per gli opportuni provvedimenti informativi alle relative famiglie. Deve assicurarsi che gli eventuali supplenti siano informati delle problematiche della classe (DSA, BES, diversamente abili e dei relativi PEI, PDP ecc.). Deve anche controllare, prima di ogni scrutinio, che le proposte di voto dei docenti di classe, da discutere col consiglio di classe, siano inseriti nel sistema Argo. Dopo lo scrutinio finale il coordinatore deve informare le famiglie degli studenti non ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato prima dell’esposizione degli esiti.

4.     Rispetto della puntualità assenze e sorveglianza degli alunni.

È oltremodo necessario che gli insegnanti osservino la massima puntualità per essere essi stessi di esempio per gli studenti. Permane l’obbligo per tutti gli Insegnanti di giungere a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, per sorvegliare l’ingresso degli studenti e per altre eventualità

come, per esempio, prendere atto di circolari, comunicazioni, disposizioni e quanto possa essere reso noto per il regolare svolgimento del servizio scolastico.

Tutti gli Insegnanti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti in qualunque momento della vita scolastica (es. durante tutti i loro spostamenti, all’interno ed all’esterno della scuola, viaggi di istruzione, ecc.) per garantirne la sicurezza e controllarne il comportamento.

L’uscita degli studenti dall’aula dovrà essere autorizzata solo per effettive necessità e controllato il rientro. Il cambio dell’ora deve essere effettuato con la massima tempestività e celerità, al fine di non lasciare scoperte le classi.

Assenze degli studenti

Tutte le assenze degli studenti devono essere sempre giustificate per scritto dai genitori o da chi eserciti la patria potestà. Si raccomandano i docenti coordinatori di segnalare con tempestività, alla Dirigente Scolastica, i casi di assenze troppo numerose e/o ingiustificate che comportino per gli alunni interessati pregiudizio per un sereno sviluppo degli apprendimenti e impedimento all’ammissione all’anno scolastico successivo. Sarà cura del coordinatore di classe coinvolgere la famiglia e mettere in atto tutto quanto necessario al caso.

Vigilanza sugli studenti

Per tutti gli studenti dell’istituto, in particolare i minorenni, la scuola ha precisi doveri di vigilanza. La vigilanza va esercitata in ogni momento della loro permanenza a scuola.

La responsabilità di vigilanza inizia con l’ingresso degli studenti nell’edificio scolastico e termina all’uscita degli studenti dall’edificio scolastico.

Ogni momento, sia di routine (attività di classe o di laboratorio, ingresso, spostamenti all’interno della scuola e fuori, ricreazione, uscita, utilizzo degli spogliatoi ecc.) o speciale (eventi, uscite particolari ecc.) dovrà essere organizzato ed attuato tenendo ben presente la sicurezza degli alunni e affinché sia funzionale alla crescita formativa degli alunni è necessario che gli insegnanti si pongano e diano risposta in senso positivo ai seguenti interrogativi:

  • Lo spazio è adeguato alla sicurezza e al benessere psicofisico di ogni studente?
  • I tempi sono distesi, rilassati, funzionali alla comunicazione, alla relazione?
  • Gli eventi permettono che tutti si percepiscano significativi per l’evento stesso? Sviluppano l’autonomia all’interno di rapporti di fiducia e tranquillità?
  • La comunicazione sia verbale sia non verbale è facilitata?

I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, dovranno avere particolare attenzione alla sorveglianza degli studenti nei momenti di permanenza negli spogliatoi, al fine di impedire che compiano atti irresponsabili.

Durante l’intervallo il personale docente di turno vigila sul comportamento degli studenti in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose sia all’interno della classe sia nel corridoio adiacente l’aula. Pertanto si posizioneranno sulla porta dell’aula in modo da tenero sotto controllo i due spazi. I collaboratori scolastici presenti assicurano la vigilanza sull’ordinato accesso ai servizi igienici.

Utilizzo servizi igienici. Quando gli studenti escono dalla classe per andare ai servizi igienici sono sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. Gli studenti potranno accedere ai servizi igienici   uno alla volta, solo per il tempo strettamente necessario.

Il cambio tra docenti al termine della lezione, deve avvenire nel più breve tempo possibile.

Comunque prima di allontanarsi dall’aula il docente verificherà che la situazione in classe sia tranquilla e non siano in atto discussioni o litigi.

In caso di prolungato ritardo o di impossibilità di sostituzione, si provvederà a riorganizzare le classi, compatibilmente con le attività programmate, distribuendo gli studenti della classe “scoperta” nelle altre.

6.     Infortuni agli studenti

La responsabilità del docente riguardo agli infortuni degli studenti si concretizza nella responsabilità “in vigilando”. “ La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitato ai soli casi di dolo e colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.”( L. 11.07.80 n° 312 che all’art. 61)

Va sottolineato che il “dolo” consiste nel comportamento volutamente lesivo da parte del docente, diretto, quindi, a provocare il danno; mentre la colpa grave si concretizza nella inosservanza dell’obbligo di vigilanza alla quale il docente è tenuto o nella non attenzione alle più elementari regole di tutela della sicurezza e della salute degli studenti.

La vigilanza sugli studenti non si esplica solo in classe, ma per tutta la permanenza dello studente nei locali scolastici o di pertinenza della scuola, comprese le operazioni di ingresso e uscita.

In caso di incidenti agli studenti, nessun insegnante ha titolo per valutare la gravità o l’urgenza di intervento. In tutti i casi, tranne quando l’incidente sia assolutamente ed evidentemente privo di conseguenze, è necessario consultare il 118 o il medico condotto e avvisare la famiglia.

Nel caso in cui venisse ritenuto opportuno il trasporto in ospedale, in assenza di familiari, un docente o un collaboratore scolastico potrà accompagnare lo studente, avendo cura di affidare ad un collega la vigilanza della classe. Il trasporto in ospedale avviene tramite ambulanza.

In caso di infortuni subiti dagli studenti nella scuola o comunque durante l’orario scolastico, è necessario che gli insegnanti presenti al fatto inviino tempestivamente e comunque non oltre il giorno successivo all’evento, alla dirigente scolastica una apposita relazione dove dovranno riportare:

  1. il luogo, il giorno e l’ora dell’infortunio;
  2. i dati dello studente infortunato
  3. l’indicazione precisa delle circostanze e della dinamica dell’infortunio;
  4. l’indicazione del momento scolastico in cui l’infortunio si è verificato (es: lezione di educazione fisica, intervallo, cortile, uscita …);
  5. l’eventuale presenza di testimoni e le loro dichiarazioni su quanto si è verificato in loro presenza (per testimoni si intende persone estranee alla scuola nel caso l’incidente si sia verificato fuori dai locali scolastici o in momenti in cui si trovavano persone autorizzate all’interno della scuola e hanno assistito al fatto);
  6. la descrizione del soccorso prestato (eventuale intervento del 118 o di un ambulanza);
  7. i nomi degli insegnanti e del personale della scuola presenti;
  8. quant’altro riterranno opportuno indicare.

La relazione deve essere firmata da tutti gli insegnanti presenti e inviata il più presto e comunque entro e non oltre il giorno successivo. Spetta alla dirigente scolastica fare l’istruttoria sull’accaduto e provvedere alla denuncia dell’infortunio a quanti di competenza.

La polizza assicurativa relativa agli studenti verrà affissa all’albo della scuola e pubblicata sul sito web dell’istituto per permettere ai genitori di prenderne visione.

  1. Divieto di fumo.

Per legge è fatto divieto tassativo a tutti di fumare nei locali scolastici di qualunque tipo. Col decreto legge n. 104 del 12 settembre è fatto divieto di fumare anche in tutte le aree di pertinenza della scuola.

  1. Uso del telefono cellulare (telefonino) ed apparecchiature elettroniche similari.

È fatto divieto tassativo a tutti di usare questa tipologia di apparecchi telefonici in tutti i locali scolastici ed in particolare nelle aule (CM 362 del 25/8/1998 e successive integrazioni).

E’ fatto altresì divieto d’uso di ogni altra apparecchiatura elettronica similare (smarthfone, videotelefonini, ecc.) se non a scopo didattico.

Per motivi organizzativi da tale divieto sono esclusi i collaboratori della dirigente.

  1. Rapporti con i colleghi e gli organi collegiali.

I docenti dovranno partecipare agli incontri degli organi collegiali organizzati in orario pomeridiano secondo il calendario concordato, organizzare la propria attività basandosi sui principi stabiliti dal P.O.F. e dalla programmazione educativa e didattica per classi parallele stabilita dai consigli di classe che dovrà rispettare la normativa nazionale (Linee Guida), curare la stesura dei documenti scolastici previsti dalla legge; collaborare con i colleghi attenendosi alle linee d’intesa stabilite all’interno del team docente;
nelle valutazioni, attenersi agli indicatori ed ai criteri collegialmente deliberati. Consegnare la programmazione didattica annuale, stesa secondo i principi delineati dalle Linee Guida e concordati con i dipartimenti disciplinari entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno scolastico.

  1. Rapporti con la Segreteria.

Debbono sempre limitarsi all’essenziale, nel rispetto dell’orario di segreteria e solo per competenze relative a motivi connessi la didattica e le precipue esigenze di natura amministrativa. Il personale di segreteria non è tenuto alla compilazione di moduli, modelli od altro inerente alle singole esigenze soggettive personali o di servizio.

  1. Rapporti con il personale Collaboratore scolastico.

Debbono essere sempre improntati al massimo rispetto reciproco. Se ogni docente ha diritto di richiedere lo spazio di lavoro pulito e ordinato ha anche il dovere di controllare che nessuno sporchi o danneggi aule, attrezzature, suppellettili e spazi comuni nelle ore di lezione e nei periodi in cui è incaricato della vigilanza e segnalare immediatamente al docente responsabile – ove esistente – o al Dirigente Scolastico, o a chi al momento ne fa le veci, ogni danneggiamento con il nome del responsabile.

  1. Applicazione L 626/94 Sicurezza negli ambienti scolastici.

Ai sensi della Legge in questione, il Docente nello svolgimento del proprio compito in aula si trova nelle condizioni di soggetto di prevenzione dei rischi relativi alla sicurezza e, quindi, deve agire in tal senso direttamente nei riguardi degli alunni affidati ed indirettamente segnalando immediatamente alla direzione qualsiasi ipotetica o concreta situazione di possibile rischio ricadente nella normativa sopraddetta e secondo le procedure prestabilite dal RSPP (Responsabile per la sicurezza) e rese note dalla dirigenza della scuola. Per ogni altra segnalazione si deve far riferimento al Rappresentante dei lavoratori (RLS) per la sicurezza. Tutti dovranno prendere visione del documento di valutazione del rischio e del piano di evacuazione ed attenersi alle disposizioni in esso contenute.

E’ fatto assoluto divieto di parcheggio nel piazzale antistante la sede centrale essendo esso luogo di raccolta in caso di evacuazione. E’ altresì proibito parcheggiare nel retro dell’edificio della sede centrale per permettere il regolare deflusso degli studenti e del personale in caso di evacuazione così come nel piazzale della succursale.

  1. Rapporti con gli alunni.

Debbono essere anch’essi improntati al reciproco massimo rispetto. L’Insegnante ha il dovere di rispettare l’alunno, senza, però, che venga mai meno quella posizione di giusto decoro e convenienza che sempre deve accompagnare una seria attività educativa e didattica. L’insegnante non deve mai abbandonare la classe per tutta la durata delle lezioni, in quanto rimane unico responsabile della classe. Qualora dovesse farlo per improvvisa necessità dovrà accertarsi che la vigilanza venga effettuata o da un collega o da un collaboratore scolastico. Le ore di supplenza debbono sempre avere carattere didattico, l’ora di supplenza, infatti, non può essere intesa come momento di ricreazioneIn alcuni casi di questo genere si potrebbe configurare l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio. I docenti dovranno dare e controllare i compiti assegnati, considerando nell’assegnazione dei compiti a casa i tempi necessari per il loro svolgimento. E’ fatto assoluto divieto di dare lezioni private ad alunni del proprio Istituto e ad esaminare alunni a cui le abbiano impartite.

I docenti devono attenersi rigorosamente a tutte le regole dettate dal D.Lgs 196/2003 e in particolare ai seguenti punti fondamentali:

  • mantenere il dovuto riserbo in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio ruolo. Tale riserbo, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno l’incarico stesso (art.326 del codice penale e art. 28 della Legge 241/90);
  • divieto di qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati;
  • accedere ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie funzioni e competenze ed a trattare i registri tenendo inoltre ben presente che essi contengono anche dati personali di tipo sensibile e che si dovrà, di conseguenza, porre attenzione a non lasciarli incustoditi nonché di inibirne la consultazione a terzi non autorizzati;
  • conservare i registri didattici presso gli appositi armadietti posti nella Sala Insegnanti che devono essere chiusi a chiave;
  • comunicare per iscritto alla Dirigente Scolastica eventuali alterazioni dei Registri e/o dei dati personali riguardanti gli alunni.
  1. Sostituzione colleghi assenti.

La sostituzione dei colleghi assenti viene organizzata dall’ufficio di vicepresidenza secondo la seguente procedura che si elenca in ordine di priorità:

  • ore a disposizione accumulate nelle settimane dell’orario provvisorio. Ogni docente ha il suo pacchetto di ore da effettuare che verrà utilizzato secondo le necessità dell’istituto  (si ricorda che l’effettuazione di tali ore non prestate è un obbligo e non una possibilità);

Esaurite le ore a disposizione le sostituzioni verranno effettuate nel seguente modo:

  • dal docente di sostegno presente nella classe;
  • dal docente non di sostegno presente nella classe viciniore se nella classe viciniore è presente un docente di sostegno (si ricorda che il docente di sostegno può sostituire il collega di classe solo nella propria classe);
  • smembramento della classe.

Per quanto riguarda quest’ultima opzione, che ci si augura residuale, verrà effettuata tenendo conto della capienza di ogni classe.

Solo in casi assolutamente eccezionali, per le classi del triennio (III, IV, V) potrà essere prevista l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato, previa comunicazione alla famiglia.

Potranno inoltre essere utilizzate ore eccedenti l’orario d’obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti, ai sensi dell’art. 70 del CCNL vigente comparto scuola, dell’art. 6 del D.P.R. 209/87 e dell’art. 3 c. 10 del D.P.R. 399/88. I docenti disponibili ad effettuare tali ore dovranno dichiararlo per scritto in segreteria amministrativa.

  1. Rapporti con le famiglie.

È necessario ritenere i colloqui con le famiglie come occasioni di grande importanza sia sul piano educativo che didattico. Senza troppo enfatizzarli, né ridurli a mera informazione sul profitto in termini di voti numerici, sarebbe necessario cercare di cogliere questi momenti per “conoscere” e “far conoscere” l’alunno, senza anticipare giudizi definitivi di “sufficienza” o di “insufficienza”, di “promozione” o “bocciatura”, che spettano non al singolo docente, ma al Consiglio di Classe. In caso di necessità, ove il colloquio richieda più tempo di quello consentito nei momenti a ciò destinati, il docente può concordare con il genitore, in altro giorno ed ora, un incontro più ampio e disteso. È necessario inoltre garantire la necessaria riservatezza evitando di effettuarli nei corridoi. 
Particolare cura dovrà essere data alla comunicazione alle famiglie, sulla programmazione educativo-didattica motivandone le scelte ed illustrandone le strategie, i tempi e modalità di verifica e i criteri di valutazione. Sarà sempre opportuno ricordare che la comunicazione avviene secondo i canali verbali e non verbali, quindi è necessario controllarli entrambi e assicurarsi che quanto comunicato sia effettivamente compreso. È necessario per far ciò evitare atteggiamenti difensivi e il linguaggio “pedagogese”, e, senza scadere nella banalità, assicurarsi di esprimere con chiarezza ciò che si fa, perché lo si fa e come lo si fa.

  1. Assemblee di Classe degli alunni.

In occasione di tali assemblee, alla sorveglianza ed al loro regolare svolgimento, sono delegati i professori che in quelle ore si trovano impegnati, per obbligo di orario, nelle classi ove tali assemblee si svolgono.

18. Assenze docenti

L’assenza per malattia deve essere comunicata in segreteria tempestivamenteanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, ciò al fine di poter predisporre quanto necessario alla vigilanza degli alunni e all’eventuale sostituzione dell’insegnante assente. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito per la necessaria visita fiscale. Qualsiasi tipo di assenza deve essere richiesta al Dirigente Scolastico tramite i moduli predisposti e reperibili sia in segreteria sia sul sito.

Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella scuola, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Esse devono essere richieste al Dirigente Scolastico. Si precisa che la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’anno scolastico è consentita a particolari condizioni e quindi non rappresenta un obbligo ma una possibilità. Si sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla valutazione delle esigenze di servizio, che non si riducono solo alla necessaria salvaguardia dell’obbligo di vigilanza sugli alunni ma includono anche l’attuazione delle attività programmate e il perseguimento degli obiettivi didattici prefissati.

Pertanto non potranno essere concessi giorni di ferie nei seguenti casi:

  • Nei giorni di riunione degli organi collegiali
  • Nei giorni di riunione dei vari gruppi di lavoro/dipartimenti ecc.
  • Nei giorni previsti per i colloqui con le famiglie
  • Inoltre, i giorni di ferie richiesti non potranno essere consecutivi e in linea di massima non potranno coincidere con altre richieste di docenti dello stesso consiglio di classe.
  • A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati o autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui agli artt.13, comma 9, e 15 comma 2 del CCNL/03 prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

È altresì possibile fruire di permessi brevi (art. 16 del vigente contratto collettivo di lavoro della scuola). Il permesso breve viene attribuito dal DS, compatibilmente alle esigenze di servizio, e se la domanda è richiesta per esigenze personali.

Tale permesso, che per il docente non può avere una durata superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero individuale e in ogni caso non può superare mai le 2 ore giornaliere, è subordinato alla possibilità di avere docenti a disposizione per garantire la sostituzione.

Le richieste di ferie e permessi brevi devono essere prima vistati dal vicepreside.

Per ogni altra tipologia di assenza si rimanda a quanto stabilito dal contratto vigente.

19. Circolari interne ed esterne.

Sia quelle interne che quelle esterne vengono raccolte in appositi registri e pubblicate sul sito web dell’istituto. Ogni docente è tenuto alla loro lettura aggiornata. In particolare quelle interne si danno per lette e conosciute da tutto il personale attraverso la pubblicazione sul sito. Tuttavia, in casi particolari può essere richiesta un’ulteriore firma di presa visione da ciascun docente. Si ribadisce il dovere di ogni docente di tenersi quotidianamente aggiornato sia per le circolari interne che esterne presenti nell’istituto.

20. Regolamento di istituto.

Tutti dovranno prendere visione del regolamento di istituto, pubblicato sul sito, e attenersi a quanto in esso contenuto. Si ricorda che esso è lo strumento normativo di regolazione della vita del nostro istituto.

21. Codice disciplinare.

All’albo nel sito del nostro istituto e sul sito della scuola è pubblicato il codice disciplinare di cui tutto il personale deve prendere visione.

Per quanto non espressamente riportato in questa nota si rimanda alla normativa vigente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Maria Torre

 

[1] Riferimenti normativi: art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, l’art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 80, TU 3/1957, la legge 662/1996, art. 508 del D.Lgs. 297/1994.