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TITOLO 2: organi collegiali

TITOLO II  – ORGANI COLLEGIALI

 

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

(QUALORA   NON   PRESENTI    O         SPECIFICATI           NEI    RISPETTIVI  ARTICOLI     DI RIFERIMENTO)

1.        Convocazione

a)      L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva per quanto riguarda il Consiglio dell’Istituzione Scolastica.

b)      L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

c)      La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere resa nota secondo la normativa vigenti in termine di pubblicazione e trasparenza amministrativa.

d)      Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e comunque, per quanto possibile, in orari compatibili con gli impegni lavorativi di tutti i componenti dell’Organo Collegiale.

 

2.      Validità sedute

a)      La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

b)      Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

c)      Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento di ogni votazione.

 

3.      Discussione ordine del giorno

a)     Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.

b)     E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’O.d.G. nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione.

c)     Gli argomenti indicati nell’ o.d.g. sono tassativi. Si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.

d)     Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d’Istituto che devono essere adottate su proposta della GE.

e)     L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.

 

4.      Mozione d’ordine

a)      Prima della discussione di un argomento all’o.d.g., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

b)      Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.

c)      L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’OdG al quale si riferisce.

 

5.      Diritto di intervento

a)      Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

 

6.      Dichiarazione di voto

a)      Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

b)      Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.

 

7.      Votazioni

a)      Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

b)      La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.

c)      Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete o dei sistemi informatici laddove vi sia la possibilità.

d)      La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.

e)      I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

f)       Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

g)      La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

h)      Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

 

8.      Processo verbale

a)      Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’ordine del giorno.

b)      Per ogni punto all’OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

c)      Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

d)      Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.

e)      I membri dell’ Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

f)       I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.

g)      I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

·         essere redatti direttamente sul registro;

·         e prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;

·         se prodotti con programmi informatici , essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

h)      Ciascun verbale viene approvato all’inizio della seduta successiva e quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Organo Collegiale.

 

9.      Surroga di membri cessati

a)      Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 297/1994.

b)      Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

c)      I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

 

10.   Programmazione

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

11.    Decadenza

a)      I membri elettivi dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

b)      Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

 

12.   Dimissioni

a)      I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.

b)      L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.

c)      In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

d)      Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

e)      Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.

 

CAPO II NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

 

1.       Rappresentanza – Costituzione e nomina dei membri del Consiglio d’Istituto

a)      Il CDI, nelle scuole con popolazione scolastica oltre i 500 alunni, è costituito da 19 componenti, eletti dalle componenti scolastiche di appartenenza, di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, quattro rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli alunni. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.

b)      I membri del CDI sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico. Il docente delegato sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di impedimento e ha diritto di voto.

c)      Il CDI è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, purché costituito da almeno tre membri.

 

2.      Attribuzioni del Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’Istituto è l’organo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decide in ordine agli atti fondamentali delle istituzioni scolastiche. In particolare:

·         adotta il piano dell’offerta formativa;

·         elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;

·         definisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (CCNL 02.05, art. 27 c. 4)

·         delibera le attività da retribuire con il fondo d’istituto, previa delibera del Collegio dei docenti (CCNL 02-05, art. 86 c. 1);

·         adotta il regolamento interno dell’istituto che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima e le norme di disciplina per gli alunni;

·         approva gli adattamenti del calendario scolastico, rendendolo compatibile alle specifiche esigenze ambientali;

·         promuove contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e d’intraprendere eventuali iniziative di collaborazione e la partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

·         stabilisce forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto;

·         individua criteri generali relativi all’accoglienza delle domande d’iscrizione, alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;

·         esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi;

·         approva il programma annuale entro il 15 Dicembre, anche nel caso di mancata acquisizione del parere del collegio dei revisori;

·         ratifica i decreti di prelievo dal fondo di riserva, entro 30 gg. Dal provvedimento del Dirigente, e modifica in conseguenza il programma annuale;

·         verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto nonché lo stato di attuazione del programma e delibera le modifiche proposte dal Dirigente o dalla Giunta;

·         stabilisce l’entità del fondo per le minute spese del Direttore, in sede di approvazione del programma;

·         approva il conto consuntivo entro il 30 Aprile;

·         può approvare il conto consuntivo in difformità con il parere espresso dal collegio dei revisori; in tal caso, entro il 15 Maggio, gli atti sono trasmessi all’Ufficio Scolastico Regionale;

·         delibera sullo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari ed extracurricolari;

·         delibera le modalità di copertura assicurativa per infortunio e per responsabilità civile di alunni, insegnanti e/o altre persone partecipanti ai progetti della scuola. Delibera altresì la copertura assicurativa di furti di materiale ed attrezzature costituenti il patrimonio della scuola.

·         delibera in modo esclusivo, nell’attività negoziale, sulle seguenti materie:

- accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;

- costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio;

- accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

- contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica; e adesione a reti di scuole e consorzi;

- utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;

- partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

- eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, comma 1 del D.M. 44/01 (Limite dei 2.000 €);

- acquisto di immobili;

·         delibera sui criteri e limiti all’attività negoziale del Dirigente Scolastico in tema di:

o   contratti di sponsorizzazione;

o   contratti di locazione di immobili;

o   utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;

o   convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

o   alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

o   acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

o   contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

o   partecipazione a progetti internazionali;

o   autorizza il Dirigente Scolastico a recedere, rinunciare o transigere nell’attività negoziale deliberata ai sensi dell’art. 33, comma 1) del D.M. 44/2001.

 

3.      Elezione del Presidente e sue attribuzioni

b)      Il Presidente del Consiglio viene eletto, a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in prima votazione. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. In seconda votazione, in caso di parità è eletto il genitore la cui lista ha riportato più voti o il più anziano di età.

c)      Il Consiglio può eleggere un Vice-Presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio d’Istituto, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente, subentra nella funzione il consigliere più anziano tra i rappresentanti dei genitori.

d)      Il Presidente assicura il regolare funzionamento delle riunioni e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola. In particolare:

 

o   presiede le riunioni e adotta i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;

o   dirige e organizza il dibattito, modera la discussione sugli argomenti trattati, regola i tempi degli interventi dei consiglieri e annuncia il risultato delle votazioni;

o   fa allontanare eventuali disturbatori;

o   sospende le sedute, se l’azione di disturbo non cessa;

o   sottoscrive gli atti e le deliberazioni del Consiglio, unitamente al Segretario;

o   tiene le relazioni con gli altri organi della scuola e con l’esterno;

o   ha diritto di accedere liberamente ai locali dell’Istituto e di avere dagli uffici amministrativi e dalla Giunta tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché di avere in visione la relativa documentazione.

o   Il mandato al Presidente o al Vice-Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei consiglieri e votata dal Consiglio con le stesse modalità adottate per l’elezione.

o   La revoca della fiducia, se espressa, viene disposta dal Presidente della Giunta esecutiva il quale provvede immediatamente a una nuova convocazione del Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente.

 

4.      Nomina del Segretario

a)      Le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite dal Presidente del CDI ad un membro del Consiglio. Qualora non sussistano le condizioni per attribuire in modo agevole l’incarico, il Presidente del Consiglio d’Istituto assegnerà, a turno, l’incarico, ad inizio di ciascuna seduta, ad un membro della componente docente.

b)      Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 39.

 

5.      Dimissioni e sostituzione dei membri del CDI

a)      I membri del CDI che, senza giustificato motivo, espresso anche verbalmente al Presidente o al Dirigente Scolastico, non intervengano alle sedute per tre volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio con votazione a maggiorana relativa e vengono sostituiti secondo le modalità indicate dal successivo comma 5 (art. 38, D. Lgs. 297/1994).

b)      I componenti possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale qualora le dimissioni vengano date dinnanzi all’organo collegiale.

c)      L’organo collegiale prende atto delle dimissioni, dopodiché le stesse diventano definitive e irrevocabili.

d)      Il membro dimissionario, fino alla presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’organo collegiale, e quindi va computato nel numero dei componenti dell’organo medesimo.

e)      In sostituzione dei membri elettivi, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti d’eleggibilità, sono nominati coloro che, in possesso di tali requisiti, risultino primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive (art. 35, D. Lgs. 297/1994).

 

6.      Diritti dei membri del CDI

a)      I membri del CDI possono accedere, ordinariamente durante le ore di apertura, agli uffici di segreteria e della direzione per avere tutte le informazioni o per richiedere copia degli atti relativi alle materie di competenza del CDI.

b)      Ogni membro del CDI può chiedere al Presidente e al Segretario della Giunta esecutiva informazioni sulla esecuzione, da parte della Giunta stessa, delle deliberazioni validamente adottate.

 

7.      Modalità di convocazione

a)      Il CDI è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, su propria iniziativa.

b)      Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su decisione della Giunta esecutiva, su richiesta del Dirigente Scolastico, su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso sulla base di un preciso ordine del giorno.

c)      La convocazione del CDI viene diramata per iscritto ai singoli membri con le seguenti modalità:

o   via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato da tutti i membri;

o   con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta; in caso di eccezionale gravità ed urgenza può essere convocato prima dei cinque giorni, ma comunque con anticipo di almeno 24 ore; in questo ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido;

d)      La convocazione deve recare la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno della seduta ed essere accompagnata dalla documentazione oggetto di delibera o discussione.

e)      Una copia della convocazione deve essere affissa agli albi dei plessi scolastici.

f)       Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e comunque, possibilmente, in orari compatibili con gli impegni lavorativi di tutti i componenti del Consiglio d’Istituto.

 

8.      Formazione dell’ordine del giorno

a)      L’ordine del giorno è formulato dalla Giunta esecutiva su propria decisione oppure su richiesta del Dirigente Scolastico, del Presidente del CDI, del Collegio dei docenti, di uno o più consigli d’interclasse o di classe, di un quinto dei componenti del consiglio.

b)      Al termine di ogni seduta ogni consigliere può indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della seduta successiva.

c)      L’ordine del giorno si conclude con la dicitura: “varie ed eventuali” sulle quali è possibile deliberare, previo parere favorevole della maggioranza dei consiglieri.

d)      L’avviso di convocazione deve indicare:

o   l’eventuale esclusione del pubblico dalla seduta, o da una parte di essa, quando sia prevista la discussione di argomenti riservati concernenti persone;

o   le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta con facoltà di parola;

e)      Le richieste di inserimento di punti all’ordine del giorno vanno presentate al Presidente della Giunta esecutiva.

f)       Il Presidente del Consiglio può integrare l’ordine del giorno predisposto dalla Giunta; deve, inoltre, inserire all’ordine del giorno gli argomenti che siano richiesti da almeno tre consiglieri.

 

 

 

9.      Discussione dell’ordine del giorno – Mozione d’ordine

a)      E’ compito del Presidente porre in discussione tutti i punti all’ordine del giorno, nella sequenza in cui compaiono nell’avviso di convocazione.

b)      Gli argomenti indicati nell’ordine del giorno sono tassativi. Si possono inserire ulteriori argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione degli argomenti che devono essere deliberati su proposta della GE.

c)      L’ordine degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente, previa approvazione a maggioranza.

d)      In caso di aggiornamento della seduta, sarà mantenuto lo stesso ordine del giorno.

e)      Prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

f)       Sulla mozione d’ordine, il Presidente concede la parola a un oratore a favore e a un oratore contrario.

g)      Sull’accoglimento della mozione si pronuncia il CDI a maggioranza con votazione palese.

h)      L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione del punto all’ordine del giorno al quale si riferisce.

10. Validità delle sedute e delle deliberazioni

a)      Per la validità dell’adunanza del CDI, nonché della Giunta, suo organo interno, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

b)      Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

c)      I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero dei componenti necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

d)      In caso di parità, e solo per votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

e)      La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone, nel qual caso le votazioni si effettuano mediante schede.

f)       Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

g)      Trascorsi 30 minuti dall’orario stabilito senza che sia stato raggiunto il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara deserta la seduta, facendo risultare a verbale e sentiti i presenti, stabilisce la data per una nuova convocazione.

11. Regolamento delle sedute

a)      Il Consiglio deve avere durata massima di due ore e trenta minuti dall’inizio della seduta stessa. Una maggiore durata o l’eventuale aggiornamento delle sedute deve essere approvato a maggioranza relativa.

b)      Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario didattico e compatibili con l’orario di lavoro di tutti i componenti.

12.  Pubblicità delle sedute

a)      Le sedute del CDI sono pubbliche. Alle sedute del CDI possono assistere tutti gli elettori delle componenti rappresentate nello stesso secondo le disposizioni previste dall’art. 42 del D. Lgs. 297/1994 e compatibilmente con l’idoneità del locale dove si svolge la seduta. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica; per il mantenimento dell’ordine, il Presidente esercita i poteri conferiti dalla Legge.

b)      Il pubblico può intervenire in merito a questioni inerenti l’ordine del giorno solo in caso di particolare rilevanza e su autorizzazione della maggioranza del CDI.

c)      I gruppi specialistici che operano all’interno della scuola e in modo integrato con essa possono intervenire, su invito del CDI, con diritto di parola in relazione a specifici argomenti dell’ordine del giorno.

d)      Sarà cura del Presidente del CDI o della Giunta esecutiva convocare tali rappresentanze.

e)      I problemi aventi carattere di particolare riservatezza e quelli riguardanti persone saranno votati e trattati senza la presenza del pubblico e degli invitati.

f)       Il soggetto eventualmente interessato ha sempre diritto di essere presente.

13.  Pubblicità degli atti

a)      pubblicità degli atti del CDI è disciplinata dall’art. 43 del D. Lgs. 297/1994.

b)      Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto processo verbale.

c)      Lo stesso è approvato nella seduta successiva.

d)      Durante la lettura sono ammessi interventi di rettifica, possibilmente per iscritto.

e)      Il verbale, firmato dal segretario e dal Presidente, è pubblicato all’albo dell’Istituto entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio, per la durata di quindici giorni.

f)       Il testo delle deliberazioni, firmato dal Presidente e dal segretario del Consiglio, è conservato agli atti della scuola .

g)      Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

h)      Tutti i documenti del CDI, (verbali, delibere e relativi allegati, nonché tutti gli atti preparatori) sono depositati nell’ufficio di segreteria e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo, a seguito di apposita richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale ATA e genitori; è invece scritta e motivata in tutti gli altri casi in cui non sia ravvisabile un interesse diretto.

i)        Per quanto non chiarito, si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e successive disposizioni.

14. Commissioni di lavoro

a)      Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agibile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio di cui definisce scopi e campi di intervento.

b)      Delle commissioni nominate dal CDI possono far parte i membri del consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola

c)      Ogni commissione dovrà, al termine del periodo stabilito per l’analisi delle tematiche proposte, redigere apposita relazione in cui siano esplicitati: gli obiettivi del lavoro, le soluzioni proposte, le motivazioni fondanti, le fonti di riferimento.

15.  Interpellanze al Consiglio d’Istituto

a)      Le interpellanze al CDI dovranno essere presentate alla Giunta esecutiva o, in casi di particolare urgenza, direttamente al Presidente del CDI prima dell’inizio di una seduta.

b)      Il CDI, esaminata ogni eventuale richiesta, deciderà se inserirla nell’ordine del giorno, stabilendo le modalità di discussione.

c)      Nel caso in cui il CDI non riscontrasse l’urgenza, la richiesta verrà demandata alla Giunta esecutiva.

CAPO III NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

 

1.       Costituzione – Rappresentanza

Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l’elezione del presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto, una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente ATA, due genitori. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico (che la presiede), ed il direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario. L’incarico di Presidente del Consiglio d’Istituto non è incompatibile con quello di membro della Giunta Esecutiva.

2.      Durata in carica e decadenza

a)      I componenti della Giunta Esecutiva restano in carica per tre anni scolastici consecutivi; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio d’Istituto vengono sostituiti dai primi dei non eletti della propria lista. Successivamente lo stesso Consiglio procede all’elezione dei membri della Giunta da sostituire.

b)      I membri della G.E. che, senza giustificato motivo, espresso anche verbalmente al Dirigente Scolastico, non intervengano alle sedute per tre volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti e vengono sostituiti secondo le modalità indicate dal D. Lgs. 297/1994).

 

3.      Competenze

La Giunta:

a)      prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso, cura l’esecuzione delle delibere del CDI,

b)      sottopone al Consiglio d’Istituto, con apposita relazione, il programma annuale finanziario ed il conto consuntivo,

c)      può proporre al Consiglio modifiche parziali al programma annuale,

d)      emette a disposizione tutta la documentazione relativa agli argomenti da discutere in CDI (almeno tre giorni prima della seduta del CDI).

 

4.      Modalità di convocazione della Giunta Esecutiva

a)      La Giunta è convocata dal suo Presidente o da chi ne fa le veci:

o   ogni volta che lo ritenga necessario e prima delle riunioni del Consiglio d’Istituto,

o   su richiesta di almeno due dei suoi membri,

o   su richiesta del Presidente del CDI.

b)      La convocazione viene fatta di norma cinque giorni prima della riunione e una copia della convocazione deve essere affissa all’albo dei plessi. In caso di urgenza la convocazione dovrà avvenire almeno 24 ore prima con i mezzi più celeri (telefono, etc.)

c)      Ai lavori di Giunta, qualora non componente della stessa, è invitato il Presidente del CDI, con diritto di parola e senza diritto di voto.

 

 

5.  Regolamento delle sedute e pubblicità degli atti

a)      Le sedute della G.E. sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri (metà più uno).

b)      Le decisioni sono prese con il consenso della maggioranza dei presenti.

c)      I componenti della Giunta decadono a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate.

d)      Di ogni seduta sarà redatto un verbale dal segretario della Giunta.

e)      Il verbale, firmato dal segretario e dal Presidente, è pubblicato all’albo dell’Istituto entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta della Giunta Esecutiva Consiglio, per la durata di quindici giorni.

f)       Il testo delle deliberazioni, firmato dal Presidente e dal segretario del Consiglio, è conservato agli atti della scuola.

 

CAPO IV NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

1.       Regolamento delle sedute

a)      Il Collegio dei docenti è costituito d’ufficio da tutti i docenti dell’istituto (insegnanti di ruolo e non di ruolo) ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

b)      Il CD s’insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività.

c)      Le riunioni sono convocate dal DS, conformemente al calendario, in seduta ordinaria, ed in seduta straordinaria ogniqualvolta il DS ne ravvisi la necessità, o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti; comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

d)      L’ordine del giorno è formato dal Dirigente Scolastico o, qualora la seduta fosse stata richiesta da un terzo dei componenti, dagli stessi richiedenti.

e)      Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

f)       I membri del Collegio che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

g)      In caso di parità prevale il voto del Presidente.

h)      Il Collegio deve avere durata massima di due ore e trenta minuti dall’inizio della seduta stessa. Una maggiore durata o l’eventuale aggiornamento delle sedute deve essere approvato a maggioranza relativa.

i)        Di ogni seduta, a cura del segretario nominato tra i Docenti dal Dirigente Scolastico, è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario del Collegio.

j)        Il verbale viene sottoposto ad approvazione la seduta successiva.

k)      Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario didattico.

l)        Per la predisposizione di materiali di studio e di organizzazione in ordine ai problemi che deve affrontare, il CD può costituire al proprio interno commissioni di lavoro di cui definisce scopi e campi di intervento.

m)    Delle commissioni costituite dal CD possono far parte i membri del Collegio, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni all’istituto.

n)      Ogni commissione dovrà, al termine del periodo stabilito per l’analisi delle tematiche proposte, redigere apposita relazione in cui siano esplicitati: gli obiettivi del lavoro, le soluzioni proposte, le motivazioni fondanti, le fonti di riferimento.

 

 

2.      Competenze

Il Collegio unitario dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, elabora il Piano dell’offerta Formativa e, in particolare delibera:

a)      la programmazione dell’azione educativa e didattica anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

b)      criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio;

c)      le attività di orientamento;

d)      la proposta di adattamenti del calendario scolastico alle specifiche esigenze in un’ottica di unitarietà dell’istituzione scolastica;

e)      l’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e Interclasse;

f)       le varie esigenze e decisioni che possono essere collocate in un contesto unitario anche al fine di agevolare le attività amministrative, gli adempimenti periodici da svolgere, il funzionamento dell’istituto nel suo insieme;

g)      la programmazione delle iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

h)      le proposte da formulare al Dirigente scolastico in merito alla formazione delle classi, all’ orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto;

i)        valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia proponendo, se necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;

j)        esamina i casi di scarso profitto e di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe, per individuare i mezzi per ogni possibile recupero;

k)      identifica nell’ambito del progetto di istituto le funzioni – obiettivo e designa i docenti cui assegnare tali funzioni,

l)        elegge i suoi rappresentanti in Consiglio d’Istituto;

m)    nomina le commissioni di lavoro che provvedono alla progettazione, coordinamento e attuazione di attività inerenti il funzionamento didattico e agli aspetti organizzativi della didattica;

 

CAPO V NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE

1.       Consiglio di Classe

a)      I Consigli di Classe sono composti dai docenti della classe e n. 2 rappresentanti dei genitori e n. due rappresentanti degli studenti.

b)      Sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un insegnante della scuola da lui delegato.

c)      I consigli sono convocati dal DS, secondo il calendario di norma fissato all’inizio dell’anno scolastico.

d)      Con la sola componente dei docenti, il consiglio di classe svolge funzioni di organismo di progettazione e programmazione didattico-educativa e di valutazione degli esiti dell’apprendimento.

e)      I consigli di classe, hanno il compito di:

o   formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica;

o   agevolare le relazioni tra docenti, genitori, alunni;

o   esprimere pareri sulla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici

o   pronunciarsi su ogni altro argomento attribuito alla loro competenza dalle leggi e dai regolamenti

o   Con le componenti docenti, alunni e genitori svolge la funzione di informazione sulle strategie didattiche, sui percorsi formativi, sull’andamento generale della classe, sulla utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, sulla valutazione dei risultati dell’attività didattica della classe al termine dell’anno scolastico e formula proposte per l’adozione dei libri di testo.

o   Inoltre, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di istituto, assume provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi.

CAPO VI NORME DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

1.       Le assemblee di classe e di Istituto Per i genitori

a)      I rapporti con le famiglie nel loro complesso vengono tenuti essenzialmente per mezzo delle assemblee ordinarie di classe. Sono inoltre previsti incontri individuali tra insegnanti e genitori, secondo l’ora di ricevimento bisettimanale comunicata da ogni docente all’inizio di ogni anno scolastico.

b)      Le assemblee ordinarie di classe hanno lo scopo di illustrare la programmazione e la realizzazione delle attività didattiche e di discutere problemi e proposte che interessano l’intera classe; per le riunioni delle assemblee di classe viene redatto apposito verbale in duplice copia (da inserire nel registro degli organi collegiali di plesso).

c)      Gli incontri individuali degli insegnanti con i genitori mirano soprattutto ad illustrare e a discutere la valutazione e le problematiche relative ai singoli alunni.

d)      Assemblee ordinarie di classe e incontri individuali possono essere realizzati in giornate diverse o nell’ambito della stessa giornata.

e)      Le assemblee di classe si svolgono in orario extrascolastico.

f)       Gli incontri individuali si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento del docente.

g)      Il calendario delle assemblee di classe e degli incontri individuali viene stabilito e reso noto agli utenti con congruo anticipo.

h)      Insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri di Istituto possono chiedere la convocazione di assemblee straordinarie. L’autorizzazione ad effettuare assemblee straordinarie compete al Dirigente scolastico.

Per gli alunni

a)      Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 1 6/4/94 n. 297.

b)      Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.

c)      Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.

d)      I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

e)      Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d’Istituto.

f)       E’ consentito lo svolgimento di un’ assemblea di classe nel limite di due ore al mese, concordate e firmate dai docenti delle ore interessate( si richiede una rotazione delle varie discipline). La richiesta, su apposito modulo e indirizzata al Dirigente, deve essere presentata all’ufficio protocollo a cura dei Rappresentanti di classe almeno cinque giorni prima. Se la richiesta viene autorizzata dal Dirigente o da un suo collaboratore delegato, sarà informato il docente Coordinatore della classe interessata che provvederà ad annotarlo sul Registro di classe.

g)      L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

h)      Non possono aver luogo assemblee nel mese di gennaio e nel mese conclusivo delle lezioni.

i)        All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Se necessario ,il Docente dell’ora di lezione ne curerà il regolare svolgimento e comunque è tenuto alla vigilanza, anche nel caso debba uscire dall’aula perché richiesto dagli alunni della classe per particolari motivi.

j)        L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto.

k)      La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima.

l)        L’assemblea deve comunque essere autorizzata dal Dirigente, in relazione all’ordine del giorno e al luogo richiesto per lo svolgimento della medesima.

m)    L’organizzazione dell’assemblea dovrà essere concordata con il Dirigente o con un suo collaboratore delegato, in relazione al numero degli alunni partecipanti e ai locali disponibili affinchè l’assemblea si possa svolgere in maniera proficua e in massima sicurezza. Nel caso i locali della scuola non fossero adatti per lo svolgimento in sicurezza dell’assemblea di tutti gli alunni, questa potrà essere organizzata e suddivisa per sedi o per classi parallele.

n)      Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

 

CAPO VII Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti

a)      La legge 107/15 ha modificato parzialmente le funzioni e la composizione del Comitato, precedentemente normato dal D.L.vo n. 297/94.

b)      Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è' istituito, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza pubblica, il Comitato per la Valutazione dei docenti.

c)      Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

o   tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

o   due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;

o   un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

d)      Con quest’ultimo componente il Comitato individua i criteri per l’assegnazione annuale, da parte del DS, del bonus docenti finalizzato alla valorizzazione del merito del personale docente.

e)      Il comitato esprime altresì ' il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova  per il personale  docente  ed  educativo.  A tal  fine  il  comitato  è  composto  dal  dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui alla lettera a, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

f)       5. Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del  Dirigente scolastico; nel caso di valutazione  del  servizio  di  un  docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

g)      Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.