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TITOLO 4: alunni, orario scolastico e regolamento disciplinare

TITOLO IV – ALUNNI, ORARIO SCOLASTICO E REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art.1 ORARIO SCOLASTICO

1.1.              Ingressi e uscite

  1. Gli alunni entrano nell’edificio scolastico al suono della campanella e non sono ammessi in istituto prima del suono della stessa.
  2. Il rispetto dell’orario è condizione imprescindibile per un proficuo lavoro. Per ritardo si intende l’arrivo dello studente oltre le 8:15. Sono previsti cinque minuti di tolleranza (motivati) dalle 8:10 alle 8:15.
  3. I ritardi saranno così disciplinati:

·         gli alunni che hanno difficoltà nei trasporti chiederanno il permesso all’inizio dell’anno scolastico e saranno autorizzati ad entrare in classe all’orario concordato. Tale orario sarà riportato sul registro elettronico. All’ingresso lo studente dovrà mostrare il permesso rilasciato dalla vicepresidenza al presidio o al personale presente in portineria;

·         la porta di ingresso viene chiusa non oltre le 8.15;

·         gli alunni che arriveranno all’ingresso dell’istituto oltre le 8.15, e cioè a porta d’ingresso chiusa, saranno ammessi alla seconda ora e dovranno giustificare nell’apposito spazio del registro elettronico. Per essere ammessi sarà necessario ritirare l’autorizzazione del presidio d’entrata da consegnare al docente in classe; la giustificazione dovrà essere prodotto non oltre il giorno successivo. Nel caso di studenti sprovvisti di giustificazione si provvederà ad informare tempestivamente la famiglia.

5.      Il numero di ritardi consentiti è di 3 per ogni quadrimestre. Al quarto ritardo (che dovrà comunque risultare sempre giustificato, dai genitori in caso di alunno minorenne – e dallo studente in caso di maggiorenne) l’alunno verrà ammesso in classe ma verrà fatta annotazione disciplinare sul registro elettronico e avvisata la famiglia che dovrà accompagnare lo studente  il giorno successivo. Nel caso in cui lo studente non si rechi accompagnato da un genitore (o di chi ne fa le veci) non sarà ammesso a scuola.

6.      Superato il numero di ritardi consentito, i provvedimenti disciplinari da applicare saranno valutati caso per caso dal Dirigente scolastico o da un suo delegato sentito il coordinatore della classe. In caso di ulteriori ritardi (il quinto) non debitamente giustificati si provvederà alla convocazione dei genitori finalizzata all’allontanamento.

 

 

1.2   ASSENZE

 

1.       Le assenze devono essere giustificate dai genitori sul Registro elettronico; all’inizio della prima ora di lezione, l’insegnante in orario provvederà a verificare che sia presente la giustificazione su Argo Si dovrà provvedere alla operazione di “validazione” prevista dallo strumento digitale.

2.       In caso di giustificazione attraverso certificazione medica, la stessa dovrà essere consegnata al coordinatore all’atto del rientro in classe, o al più tardi entro tre giorni dal rientro. Al fine dello scorporo delle ore di assenza dal monte ore previsto, la certificazione medica dovrà rispettare quanto previsto dalle deroghe per le assenze presenti nella sezione dedicata nel PTOF.

3.       Nel caso di assenza dovute a ricongiungimento familiare lo studente dovrà provvedere a comunicare preventivamente l’assenza che dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe.

 

1.3   RIENTRO POMERIDIANO

1.       Essendo le lezioni pomeridiane orario curricolare, non sono ammesse né assenze né ritardi all’inizio delle lezioni.

2.       I permessi di uscita anticipata del mattino non sono validi nel giorno di rientro.

3.       Gli alunni lasciano le classi al termine dell’ultima ora di lezione mattutina e possono uscire dall’Istituto e devono ripresentarsi 5 minuti prima dell’inizio della prima ora di lezione pomeridiana.

4.       I ritardi pomeridiani saranno disciplinati come quelli del mattino.

 

 

 

 

1.4   USCITE

 

  1. Alla fine dell’ultima ora di lezione gli alunni lasciano l’Istituto ed i docenti dell’ultima ora, purché non siano impegnati in altre ore di lezione, insieme ai collaboratori scolastici, vigilano sull’ordinata uscita degli studenti.
  2. Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di particolari e comprovate necessità, i genitori degli alunni minorenni potranno richiedere un’uscita anticipata alla scuola e dovranno prelevarli personalmente o tramite persona maggiorenne munita di valido documento di riconoscimento con loro delega scritta. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non motivate adeguatamente. Gli alunni maggiorenni potranno uscire anticipatamente solo per motivi gravi documentati o documentabili, previa richiesta scritta almeno un giorno prima. Sono consentite al massimo 3 uscite anticipate per quadrimestre. Superato il limite concesso si contatteranno le famiglie.
  3. Qualora l’istituzione non possa garantire il servizio scolastico, in particolare nelle ultime ore, sarà consentita l’uscita anticipata delle classi interessate, previo preavviso telefonico/scritto alle famiglie. I genitori dovranno comunque autorizzare l’uscita tramite apposita comunicazione.

 

1.5   CAMBIO DELL’ORA

 

  1. Al cambio di insegnante, non è permesso agli allievi uscire nei corridoi: se il cambio d’ora coincide con la fine dell’utilizzo della palestra o dei laboratori, devono essere accompagnati in classe dal docente che ha effettuato la lezione. Negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato, senza correre e gridare. Non è permesso uscire dalla classe senza autorizzazione.
  2. Gli alunni possono recarsi, in Palestra, nelle Aule speciali, nei Laboratori solo se autorizzati e/o sotto il controllo di un insegnante o dell’assistente tecnico che se ne assume la responsabilità.

 

1.6   INTERVALLO

 

  1. Durante l’intervallo è opportuno che gli allievi mantengano un comportamento rispettoso e prudente.
  2. L’intervallo si svolge sotto la vigilanza dei professori e dei collaboratori scolastici davanti ai servizi igienici, nelle aule e nei corridoi, ove possibile. Gli studenti che svolgono attività di laboratorio o che si trovano in palestra non effettuano la ricreazione insieme alle altre classi, ma avranno momenti di relax pianificate dai professori.
  3. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto rispettando le più elementari norme di pulizia ed educazione. Saranno puniti tutti i comportamenti difformi.
  4. Grande attenzione deve essere prestata alla gestione dei rifiuti con l’utilizzo corretto di tutti i contenitori posti nei vari locali della Scuola; è naturalmente vietato, secondo le norme di una elementare educazione alla convivenza civile, gettare per terra rifiuti e carte di qualsiasi genere.
  5. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici, che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento dell’Istituto e in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. Durante le ore di lezione essi sorvegliano corridoi e servizi.
  6. I docenti effettueranno vigilanza sugli alunni.
  7. I collaboratori scolastici presenti ai piani vigileranno i corridoi con particolare attenzione ai bagni.
  8. Non si dovrà stazionare sulle scale di passaggio ai piani nè sulle scale antincendio che dovranno essere utilizzate solo come transito.

 

1.7   ORARIO I.R.C

  1. L’opzione di scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, viene espressa all’atto dell’iscrizione ed ha validità per l’intero percorso di studi, salvo espressa e volontaria dichiarazione effettuata al momento dell’iscrizione all’anno successivo. Tale opzione non può essere modificata durante l’anno scolastico.
  2. Chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica in quanto, all’iscrizione si è così espresso, deve:

·         se ha richiesto studio individuale, recarsi nel locale Aula Studio;

·         se il genitore ha richiesto per il proprio figlio/a a l’uscita, l’alunno/a è autorizzato/a ad uscire anticipatamente (in caso di ultima ora) ad entrare posticipatamente ( in caso di prima ora) e ad uscire per poi rientrare in caso di ore intermedie;

  1. Se ha scelto l’opzione “attività didattica alternativa” dovrà recarsi dove viene svolta tale attività.

 

1.8     Supplenze

  1. In caso di assenza del docente dell’ora, gli alunni non devono lasciare la propria classe e devono mantenere un comportamento tranquillo in attesa del sostituto.

 

Art.2 AMBIENTI SCOLASTICI

 

2.1  Palestra

 

1.       L’uso della palestra e delle attrezzature sportive è consentito solo in presenza dell’insegnante di scienze motorie.

2.       Gli alunni/e sono tenuti a frequentare la palestra utilizzando un abbigliamento adatto

(richiesto dal docente) ed al termine dell’ora di lezione devono riporre le attrezzature utilizzate.

3.       Gli alunni/e, per spostarsi dalle classi alla palestra e viceversa, devono rimanere in gruppo e aspettare il docente di educazione fisica.

4.       Gli alunni che, per motivi certificati, non potranno seguire le lezioni pratiche di Educazione Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore e certificato medico del medico di famiglia.

5.        Gli alunni che si presenteranno senza abbigliamento adatto (richiesto dal docente), saranno saranno impegnati in attività decise dal docente(arbitraggio, organizzazione materiali, attività di studio etc…).

 

 

2.2 Laboratori di cucina, sala/bar, ricevimento, informatica

  1. L’accesso e l’uso delle aule speciali è regolamentato da apposite norme affisse in tutti i laboratori e allegati al presente regolamento.
  2. Gli alunni/e, per spostarsi dalle classi ai laboratori e viceversa, devono rimanere in gruppo e aspettare il docente dell’ora interessata.
  3. All’interno degli spogliatoi gli studenti dovranno tenere un comportamento adeguato e corretto.

 

2.3   PARCHEGGI

 

  1. Gli allievi dovranno parcheggiare cicli, motocicli e auto fuori della recinzione dell’Istituto, lasciando liberi e sgombri da ogni mezzo gli accessi all'Istituto. I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo degli studenti: l'Istituto non risponde di furti e/o manomissioni.

 

Art.3 MATERIALE DIDATTICO

3.1 Divise

1.        Gli studenti a scuola, devono indossare abiti consoni, sono quindi vietati bermuda, infradito, minigonne ridotte e in genere abiti succinti; in caso di inosservanza reiterata si farà comunicazione alla famiglia.

2.        Le divise professionali per settori cucina, sala-bar e accoglienza turistica in occasione delle esercitazioni dovranno uguali per ogni settore.  Si vedano i dettagli nei regolamenti allegati al presente

3.        Nel corso delle esercitazioni pratiche è vietato l’eccesso di monili piercing, tatuaggi evidenti, tagli e colori di capelli non adeguati. Ulteriori chiarimenti saranno dati dagli insegnanti di laboratorio e inseriti nei relativi regolamenti.

4.        Gli alunni che si presenteranno senza divisa, saranno ammessi a scuola un’unica volta e verranno collocati in una classe parallela (ove possibile). La seconda volta dovranno essere prelevati dai genitori in caso di alunno minorenne. In caso di studente maggiorenne l’alunno sarà allontanato previa comunicazione alle famiglie.

 

Art.4 NORME DISCIPLINARI

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente. La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dal richiamato Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998 e dal DPR 235/2007.

 

4.1     Categorie delle mancanze

 

1.        Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le seguenti:

·         mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale;

·         mancanza di rispetto verso il personale, anche nello svolgimento delle specifiche funzioni, i compagni e le istituzioni;

·         atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psico-fisica;

·         violazione delle disposizioni organizzative del Regolamento di Istituto e delle norme di sicurezza;

·         uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali ed attrezzature;

·         turbamento del regolare andamento delle lezioni e della scuola in generale.

2.        Potranno essere sanzionate anche condotte degli studenti che, sebbene poste in essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, abbiano come oggetto passivo la comunità scolastica o i beni della scuola.

3.        Il presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costruito secondo un ordine di progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo criteri di analogia.

4.        Nel punto f) dell’elenco di cui al presente articolo, sono compresi, tra l’altro, quegli atti e comportamenti che compromettano gravemente il necessario rapporto di fiducia, lealtà e collaborazione che vi deve essere tra le componenti di una comunità civile, quali, ad esempio, l’alterazione di documenti e/o firme, l’oltraggio, la volontaria messa a rischio dell’incolumità propria o altrui, ecc..

5.        Potranno essere sanzionate anche condotte degli studenti che, sebbene poste in essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, abbiano come oggetto passivo la comunità scolastica o i beni della scuola

 

4.2             Provvedimenti principali e secondari

 

1.        Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Pertanto prima dell’applicazione della sanzione disciplinare, il docente o l’organo collegiale preposto dovranno chiedere all’alunno di esporre le sue ragioni verbalmente o per iscritto.

2.        Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3.        In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4.        Le sanzioni disciplinari applicabili nell’Istituto sono da rapportarsi all’infrazione dei doveri degli studenti indicati nel presente regolamento e dovranno essere commisurate alla gravità del fatto e alla reiterazione dell’infrazione.

5.        Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6.        Le violazioni dei doveri disciplinari daranno luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

·         AMMONIMENTO VERBALE: irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso un richiamo verbale al rispetto dei doveri dello studente.

·         AMMONIMENTO SCRITTO: irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso l’annotazione sul registro elettronico, consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente e/o nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente. Le annotazioni dovranno essere il più possibile dettagliate e descrittive di quanto accaduto, senza valutazioni di merito. In caso di episodi significativi il docente che ha assistito comunicherà l'accaduto ai genitori senza la necessaria mediazione del coordinatore.

·         ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA FINO A UN MASSIMO DI 15 GIORNI: può essere disposto solo in caso di gravi infrazioni o a causa di reiterate infrazioni disciplinari, è irrogato con atto del consiglio di classe o Istituto e consiste nella sospensione temporanea per un periodo non superiore ai 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola.

·         ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI : può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano il rispetto o la dignità della persona o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, è irrogato con atto del consiglio di Istituto e consiste nella sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola e/o nell’esclusione dallo scrutinio finale o nella non ammissione all’Esame di Stato.

7.        Elementi di valutazione della gravità sono:

·         l’intenzionalità del comportamento;

·         il grado di negligenza od imprudenza ravvisabile nel comportamento dello studente, anche in relazione alla prevedibilità delle conseguenze;

·         il concorso di più studenti nel comportamento censurabile; la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

8.        Tutti i provvedimenti che comportino la formulazione di una sanzione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta e alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo: esso è comunque stabilito dal Consiglio di Classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti.

9.        Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell’oggetto o il risarcimento. L’accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l’imbrattamento e lo sfregio con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o la riparazione a spese del responsabile del danno. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi fisserà l’entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.

10.     All’alunno che è incorso nelle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni può essere preclusa, su parere del Consiglio di Classe, la partecipazione ai viaggi d’istruzione. Durante il periodo previsto per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

11.     La reiterata infrazione al divieto di attivazione e uso di telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche atte a collegamenti senza cavi e in generale strumentazioni elettroniche sono sanzionate con il ritiro dell’apparecchiatura da parte del docente, che le depositerà in presidenza o vice-presidenza. Essa verrà riconsegnata ai genitori degli alunni minorenni. Ai maggiorenni, verranno riconsegnati dopo che la famiglia abbia preso atto dell’accaduto.

12.     Se le violazioni contemplate nel presente regolamento rientrano tra quelle che comportano la mancata osservanza della normativa vigente verranno denunciate alle autorità competenti.

13.     Nel periodo di allontanamento può essere previsto, per quanto possibile ed opportuno, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare l’eventuale rientro nella comunità scolastica.

 

4.3   Applicazione delle sanzioni

 

1.        Sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal singolo docente:

·         Annotazione generica. È costituita da un biasimo scritto con il quale si richiama l’alunno ad un maggior rispetto dei propri doveri. Ha la funzione di ammonimento. Il consiglio di classe può decidere sulla base del numero delle annotazioni generali riportate di tramutarle in una annotazione disciplinare valevole ai fini della valutazione del comportamento.

·         Annotazione disciplinare. È costituita da un biasimo scritto con il quale si richiama l’alunno ad un maggior rispetto dei propri doveri in relazioni a comportamenti scorretti o violazioni del presente regolamento. L’annotazione è consultabile dalla famiglia tempestivamente sullo spazio apposito del registro elettronico.  A seconda della gravità il docente può convocare la famiglia.

2.        Sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal dirigente o dalla vicepresidenza:

·         Esecuzione di attività a favore della scuola. È costituita dalla possibilità di far utilizzare parte del tempo scuola per attività a favore della comunità scolastica (riordino della biblioteca, dei laboratori o dei materiali scolastici, trascrizione di testi o documenti o altre attività similari). È applicabile per infrazioni relative alla correttezza di comportamento o per danni volontari arrecati ai beni pubblici. Il periodo di applicazione non può superare i cinque giorni consecutivi.

3.     Sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal Consiglio di classe:

·         Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni, eventualmente anche con obbligo di frequenza. È applicabile in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, per atteggiamenti offensivi nei confronti dei compagni o degli adulti che operano nella scuola, o che possano determinare pericolo per i compagni e per il personale della scuola. La sanzione comporta l’obbligo di frequenza per lo svolgimento di attività di studio individuale e a favore della comunità scolastica e può prevedere anche l’esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d’istruzione. La sospensione dalle lezioni non esime lo studente dall’esecuzione dei compiti a casa.

4.       Sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal consiglio di Istituto:

·         allontanamento dello studente da scuola per un periodo inferiore, pari o superiori ai quindici giorni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’esame di stato. Tali sanzioni sono applicabili per reiterati comportamenti violenti che abbiano causato danni ad altri o gravemente offensivi nei confronti di coetanei o adulti, o per uso improprio di dispositivi elettronici per riprese e foto nei locali scolastici e/o per riproduzione di immagini pornografiche, di atti di violenza o bullismo e loro diffusione su internet, per uso personale di sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto. Il numero dei giorni di allontanamento devono essere proporzionati alla gravità del fatto. L’allontanamento da scuola non esime lo studente dall’esecuzione dei compiti a casa. In sede di applicazione si devono prevedere appositi incontri tra l’alunno, i genitori e il Dirigente Scolastico o un docente appositamente incaricato, per preparare il rientro nella comunità scolastica. Il Consiglio d’Istituto può disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata al permanere della situazione di pericolo. In questo caso dovranno essere interessati i servizi sociali territoriali e, se necessario, l'autorità giudiziaria. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche incorso d'anno, ad altra scuola. In caso di reati quali ad es. furto e danneggiamenti dolosi, spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto, oltre l’allontanamento per non meno di quindici giorni dalla scuola vi sarà la denuncia all’autorità competente. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i Docenti Collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.

 

1.        Uso dei cellulari

Gli alunni e i docenti non possono tenere acceso il telefono cellulare nei locali scolastici, non possono effettuare telefonate con il medesimo né inviare messaggi. In caso di effettiva necessità possono comunicare con i familiari tramite il telefono della segreteria previa autorizzazione dell’insegnante presente in classe. E’ vietato altresì l’utilizzo di ogni strumentazione elettronica (cuffie, smartwatch etc..) e/o di riproduzione audio-video che non sia prevista da attività didattiche o autorizzata dal docente. Durante le ore di lezione il docente può chiedere che il telefono cellulare sia depositato sopra un banco o la cattedra, in particolare durante le occasioni di verifica seguendo la procedura prevista per gli Esami di Stato.

Si fa riferimento alla normativa vigente in merito Circ. n. 30 del 15/03/2007 e Circ. 0107190 del 19/12/2022.

 

4.4    Organo di garanzia

 

1.        Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, dall’organo di garanzia interno alla scuola ai sensi dell’art.2 comma 1 del DPR. 235/2007. I componenti di tale organo sono designati dal consiglio di Istituto.

2.        L’organo di garanzia e' composto da:

·         il dirigente scolastico o suo delegato che lo presiede,

·         un docente, designato dal Consiglio di Istituto

·         un rappresentante degli studenti,

·         da un rappresentante dei genitori.

3.        L'organo di garanzia decide, nel termine di dieci giorni, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4.        La verbalizzazione della seduta è effettuata dal DSGA o da un assistente amministrativo da lui designato.

5.        Il consiglio d’Istituto designa due docenti con la funzione rispettivamente di membro titolare e di membro supplente, due studenti, il primo come membro titolare, il secondo come membro supplente, due genitori il primo come membro titolare, il secondo come membro supplente.

6.        I membri dell’organo di garanzia durano in carica per l’intero anno scolastico di nomina e comunque sino al loro rinnovo.

7.        Nelle sedute dell’organo di garanzia subentrano i membri supplenti nel caso di membri assenti per gravi e giustificati motivi, o per incompatibilità nel caso del docente, se avesse irrogato la sanzione impugnata, nel caso dello studente, se fosse stato sanzionato, nel caso del genitore il cui figlio fosse stato sanzionato.

8.        L’organo di garanzia può deliberare soltanto se sono presenti tutti i suoi membri. Nelle votazioni non è ammessa l’astensione.

9.        Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda; non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti;

10.     L’organo di garanzia decide altresì, su richiesta degli studenti o di chi vi abbia interesse, circa eventuali conflitti che sorgano all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente regolamento. La decisione su tali conflitti deve essere assunta nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di decisione.

11.     Le sanzioni disciplinari sono impugnabili presso l’Organo di garanzia interno dell’Istituto. L’impugnazione è effettuata con ricorso da esperire direttamente dallo studente entro quindici giorni dalla ricevuta della comunicazione dell’irrogazione della sanzione.

12.     Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, previo parere vincolante dell’Organo di garanzia regionale.

 

5.       Comportamento e procedure in caso di sciopero

 

  1. Si riportano di seguito le regole di comportamento in caso di sciopero ai sensi della normativa vigente, in particolare L 146/90, art. 2 CCNL 26-05-1999, L 83/2000, CCNL 24-07-2003.
  2. La gestione dell’azione di sciopero afferisce a 3 aspetti generali e relative norme a garanzia del cittadino:

a.        garanzia del servizio pubblico. È possibile interrompere il servizio pubblico per giustificati motivi solo per assemblee sindacali, indizione di sciopero (per l’intera giornata o brevi) oppure per il configurarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza degli alunni

b.        garanzia di rispetto delle norme di sicurezza e vigilanza sui minori. Le norme inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D Lgs 81/08 e ss.mm. e ii.) ed alla vigilanza sui minori dei precettori (c.c. art 2048) impongono di prevedere le possibili situazioni in cui si può prefigurare una condizione di rischio o pericolo per gli alunni. È bene evidenziare che l’obbligo di vigilanza diventa preminente rispetto all’attività didattica e che a tale obbligo è soggetto anche il personale ATA.

c.        garanzia del diritto allo sciopero

  1. Il Dirigente, pertanto,

- ricevuta notizia dell’indizione dello sciopero, con apposita circolare da firmare obbligatoriamente per presa visione, invita a rendere una comunicazione scritta volontaria relativa all’adesione allo sciopero. Chi ha rilasciato dichiarazione volontaria di aderire allo sciopero non ha più il diritto di revocarla DOPO che la scuola ha inviato alle famiglie la comunicazione sui livelli di servizio che è in grado di offrire (se si presenta, comunque, a scuola, può non essere utilizzato dal Dirigente scolastico ed essere considerato in sciopero). La dichiarazione di non adesione, resa su iniziativa del lavoratore, allo sciopero non può esser revocata. In tutti gli altri casi vi è la possibilità di decidere l’adesione il giorno stesso dello sciopero;

 

- sulla base di alcuni elementi, quali il tipo di indizione dello sciopero (di un sindacato locale, nazionale o di tutte le sigle sindacali), le comunicazioni volontarie del personale, i dati storico-statistici relativi agli scioperi precedenti (da cui i tassi di adesione ipotizzabili), valuterà i provvedimenti da adottare in merito ai servizi che possono essere garantiti e che saranno comunicati alle famiglie  5 giorni prima dello sciopero, mediante avviso sul registro elettronico oltre che tramite pubblicazione sul sito dell’istituto;

- individuerà le modalità di funzionamento che possono prevedere un servizio ridotto per una parte delle classi/sezioni o per una parte dell’orario, oppure la sospensione del servizio; può altresì prevedere la sospensione di servizi collaterali  in quanto non sapendo se il personale aderirà o meno, non può prevedere l’accoglienza degli alunni. Per ogni specifica occasione, il Dirigente individuerà le modalità di funzionamento messe in atto;

- individua, in base ai criteri definiti nel contratto integrativo di istituto, gli ATA cui indirizzare la comunicazione di far parte del contingente minimo per assicurare i servizi indispensabili; essi possono, entro il giorno successivo alla comunicazione, chiedere di essere sostituiti se vogliono scioperare, anche se prima non hanno dichiarato tale intenzione.

L’Accordo Nazionale Integrativo dell’ 08.10.1999 ha individuato i criteri generali per la determinazione dei contingenti personale ATA (demandata alla contrattazione d’istituto, non ad atto unilaterale del DS) in relazione ai 7 servizi essenziali per i quali è necessario assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero:

  • svolgimento degli esami e degli scrutini
  • adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni
  • vigilanza sui minori durante la mensa, se eccezionalmente funzionante
  • vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l’interruzione del funzionamento possa recare danno alle persone o agli stessi apparecchi
  • raccolta ed allontanamento dei rifiuti tossici

- il giorno dello sciopero:

  • può utilizzare il personale che non sciopera per assicurare la prestazione delle ore di lavoro previste per la giornata cambiando orario (slittamento), ma non modificando il totale delle ore;
  • può effettuare cambiamenti e riorganizzazioni delle classi per assicurare la mera vigilanza degli alunni, ma non far cambiare sede di servizio; senza il docente della prima ora non potranno essere accolte le classi; se si presentano nelle ore successive ed il docente è presente, gli alunni possono comunque entrare a scuola;
  • lo stesso personale ATA non può esser utilizzato in sede diversa: i collaboratori scolastici in servizio al primo turno dichiarano la propria presa di servizio telefonando tempestivamente all’Ufficio di Direzione. In questo modo dalle 7:30 in poi il Dirigente saprà quali sono i plessi aperti (si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 15782 del 19 luglio 2011);
  • successivamente, avendo valutato la situazione relativa al personale effettivamente in servizio, potrebbe rendersi necessaria una riduzione del servizio per cui è possibile che alle famiglie sia richiesto telefonicamente di venire a prendere i figli a scuola prima dell’orario previsto, fino dalle primissime ore. Si raccomanda, pertanto, alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nelle giornate di sciopero per ridurre al minimo gli inconvenienti, sarebbe opportuno che, in occasione delle giornate di sciopero, i genitori accompagnassero personalmente i propri figli a scuola, assicurandosi della presenza del personale ed acquisendo informazioni sulla situazione dai docenti Collaboratori, dai Referenti di plesso (in mancanza di questi, il docente più anziano in servizio) in modo da valutare insieme l’opportunità di riaccompagnare a casa i propri figli
  1. La DSGA è incaricata di concordare con il personale ATA la salvaguardia dei servizi minimi previsti dai riferimenti normativi e contrattuali, di curare la trasmissione telematica dei dati dello sciopero nei tempi e nei modi richiesti.